Quesito: Ho subito gravi lesioni in un incidente automobilistico: Come posso ottenere un risarcimento?
Spesso gli operatori del diritto si trovano a dover dare una risposta a migliaia di cittadini che subiscono gravi lesioni o, addirittura, la perdita della vita di un familiare, a seguito di incidenti stradali. Infatti, da un’ultima ricerca effettuata, l’ISTAT ha riscontrato che nel 2012 si sono registrati in Italia 186.726 incidenti stradali con lesioni a persone, mentre i morti sono stati 3.653, i feriti 264.716.
Anche a questo sito arrivano numerose richieste di aiuto: cosa fare in occasione di un sinistro? a chi rivolgersi per ottenere un risarcimento equo? che procedura bisogna seguire per farsi risarcire dall'Assicurazione? come denunciare il sinistro? e così via... Per rispondere a tutti, ecco la presente pagina. Vi troverete un modulo attraverso cui porre le domande (come al solito le più interessanti saranno pubblicate sul BLOG giuridico) e - soprattutto - vi troverete un elenco di domande e risposte che dovrebbero già chiarire quasi tutti i dubbi.
Ringrazio per l'occasione l'Avv. Antonio Basilio Fimiani, valente Collega che ha redatto buona parte di quello che andrete a leggere e che da oggi comincia a collaborare con studiolegaledauria.net; sue saranno le risposte ai vostri quesiti in materia di infortunistica, risarcimento danni, indennizzo diretto e sinistri stradali.
Naturalmente lo Studio resta a Vostra disposizione - qualora ne abbiate bisogno - in tutta Italia, tramite la rete dei Local Partners.
Buona lettura.
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RICHIESTA DI CONSULENZA MEDICO-LEGALE
Ricordo che - oltre ai pareri giuridici - sul sito è attivo anche il servizio di consulenza Medico Legale, attraverso cui porre gratuitamente quesiti generici di natura Medico-Legale, oppure chiedere vere e proprie perizie. Troverete il form CLICCANDO QUA. Lo Studio - se richiesto dal Cliente - si riserva la possibilità di prendere in carico la pratica a costo zero con patto di pagamento finale all'esito del risarcimento.
RICHIESTA DI PARERI GIURIDICI
Qual'è la prima cosa da fare in caso di incidente stradale grave?
In caso di incidente stradale di una certa entità le cose da fare immediatamente, in realtà, sono due:
Come bisogna comportarsi nell'attesa che arrivino le forze dell'ordine e l'ambulanza?
Nell’attesa è opportuno non spostare i mezzi coinvolti e cercare di individuare eventuali testimoni segnalandoli all’autorità che interverrà per i rilievi del caso.
Cosa farà la forza pubblica appena intervenuta sul posto?
Procederà a redigere il rapporto, contenente la dinamica dell’incidente stradale, basandosi non solo sui rilievi effettuati ma anche sulle indicazioni date dalle persone coinvolte e dai testimoni.
Perchè è importante raccogliere subito i nomi dei testimoni?
Perchè sarà più semplice dimostrare successivamente in giudizio lo svolgimento dei fatti. A tal proposito va sottolineato che il D.L. n. 45/2013 avevo reso obbligatoria l'indicazione di tali testimoni fin dalla lettera di richiesta di risarcimento danni all’assicurazione, pena l’inammissibilità degli stessi nell’eventuale giudizio innanzi all’Autorità Giudiziaria; successivamente la L. n. 9/2014 ha soppresso tale obbligo, che però è nuovamente all'esame del Senato (atto n. 2126, consultabile QUI). La prudenza quindi consiglia di attivarsi comunque in maniera immediata per raccogliere tali nominativi!
Come faccio a raccogliere i dati relativi alla persone coinvolte nell'incidente?
Il Codice della Strada prevede espressamente la possibilità di acquisire dagli Organi di polizia le informazioni circa le modalità del sinistro, nonché i dati relativi alla residenza, al domicilio ed alla copertura assicurativa delle parti protagoniste dell’incidente. Per ottenere tali informazioni ci si dovrà rivolgere direttamente o a mezzo raccomandata A.R. al Comando cui appartiene il funzionario o l'agente che ha effettuato la rilevazione dell’incidente.
Se nell'incidente purtroppo è morta una persona posso ugualmente ottenere le informazioni?
Come detto, il Comando è tenuto a fornire le informazioni richieste. Una precisazione va però fatta per gli incidenti con lesioni: qualora le lesioni abbiano provocato la morte di un individuo è necessario il previo nulla osta della competente Autorità Giudiziaria.
Se nell'incidente vi sono state lesioni non mortali posso ugualmente ottenere le informazioni?
Nel caso di lesioni non mortali vanno distinti due casi:
In caso di lesioni personali posso sporgere querela? Entro che termini?
Se vi sono state delle lesioni personali, il danneggiato potrà sporgere, entro tre mesi dall’evento, querela contro il responsabile presso un qualsiasi Ufficio Giudiziario (anche stazioni dei Carabinieri o Polizia di Stato); l'Ufficio Giudiziario in questione chiederà successivamente copia della relazione al Comando che ha rilevato l’incidente. Invece, qualora non sia intervenuta alcuna forza di polizia, l’Autorità Giudiziaria procederà a disporre le indagini per la ricostruzione del fatto. Sarà, poi, il Pubblico Ministero, una volta ricevuto il rapporto, ad aprire il procedimento penale.
Con quali formalità va presentata la denuncia di sinistro?
E' necessario che le parti coinvolte presentino la denuncia di sinistro alla propria assicurazione, entro tre giorni dall’incidente, utilizzando il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – Modulo Blu). Se il modulo C.A.I. non è disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto successivamente.
Da chi deve essere effettuata la denuncia di sinistro?
La denuncia di sinistro deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario del veicolo medesimo, entro tre giorni da quello in cui l'incidente si è verificato.
Per quale ragione è opportuno utilizzare il modulo C.A.I. (modulo Blu) per la denuncia di sinistro?
E' opportuno l'utilizzo del modulo C.A.I. e la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i conducenti affinché:
Una volta presentata la denuncia di sinistro che procedura bisogna seguire per ottenere il risarcimento?
Fatta la denuncia del sinistro, ai fini della corretta richiesta di risarcimento del danno all’Assicurazione occorrerà individuare il tipo di procedura da applicare.
Cos'è il “Risarcimento Diretto”? In cosa si differenzia dalla procedura ordinaria?
La principale differenza rispetto alla procedura ordinaria consiste nel fatto che il danneggiato non deve più richiedere il risarcimento al responsabile e/o alla compagnia di assicurazione del responsabile, ma deve richiederlo invece alla propria compagnia.
La procedura di Risarcimento Diretto di applica sempre o solo in alcuni casi?
Il risarcimento diretto è applicabile spesso, ma non sempre. L’ambito di applicazione di tale procedura è circoscritto dalla definizione di sinistro stradale contenuta nell’art. 1, Lett. d) del D.P.R.254/06, che definisce testualmente "sinistro" la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili.
In quali casi non è possibile applicare la procedura di risarcimento diretto?
Per quanto detto, sono esclusi dalla procedura di risarcimento diretto i seguenti casi:
A chi va inoltrata la richiesta di risarcimento nel caso di Risarcimento Diretto?
Come già detto, in caso di procedura regolata dall'art. 149 del D.lg. 209/05 (Risarcimento Diretto) la richiesta di risarcimento va inoltrata al proprio assicuratore R.C. Auto .
Quali danni può riguardare la richiesta di Risarcimento Diretto?
A chi va fatta la richiesta di risarcimento danni quando non è applicabile la procedura di Risarcimento Diretto?
Quando la procedura di Risarcimento Diretto non è applicabile (ad esempio quando la vittima abbia subito lesioni considerate gravi, cioè con una percentuale di invalidità superiore al 9%, oppure quando si tratta di terzi trasportati), la richiesta di risarcimento del danno dovrà essere presentata alla compagnia del responsabile del sinistro.
Quale procedura di risarcimento devono utilizzare i terzi trasportati?
Come già detto, i terzi trasportati vengono risarciti in base alla procedura ordinaria e devono richiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale erano a bordo al momento del sinistro (non è utilizzabile, perciò, la procedura di Risarcimento Diretto).
Quali obblighi ha la Compagnia assicuratrice una volta ricevuta la richiesta di risarcimento?
Ricevuta la richiesta di risarcimento, l'Impresa di assicurazione deve formulare una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta) entro i seguenti termini:
Cosa succede se la richiesta di risarcimento è incompleta?
Nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia incompleta, i termini sopra indicati rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste dall'Impresa di assicurazione. Nel frattempo l'Assicurazione non paga.
Cosa succede se la Compagnia assicuratrice non formula l'offerta nei termini previsti?
Se l'Impresa di assicurazione non formula una congrua offerta nei termini, il danneggiato potrà:
Cosa succede se la Compagnia assicuratrice formula regolarmente l'offerta nei termini previsti?
Il danneggiato che riceva riceva l’offerta nei termini potrà accettarla o rifiutarla (o anche non rispondere affatto).
Cosa succede se il danneggiato accetta l'offerta della Compagnia assicuratrice?
In tal caso l'Impresa di assicurazione provvederà al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato sarà tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
Entro quanti giorni l'Assicurazione è tenuta a pagare in caso di accettazione dell'offerta da parte del danneggiato?
Come già detto il pagamento deve avvenire entro quindici giorni.
Cosa succede se il danneggiato rifiuta l'offerta della Compagnia o non risponde affatto?
In tal caso, l'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, dovrà comunque corrispondere al danneggiato la somma offerta. La somma in tale modo corrisposta sarà imputata quale acconto sull'eventuale liquidazione definitiva del danno.
In quali casi il danneggiato potrà agire in giudizio contro l'Impresa Assicuratrice?
Il danneggiato potrà agire in giudizio nei confronti dell'Impresa di assicurazione quando quest’ultima:
Dopo quanti giorni è possibile proporre l'azione contro l'Impresa Assicuratrice?
L’azione è esperibile solo se siano trascorsi 60 giorni (in caso di danni ai soli veicoli) o 90 giorni (in caso di lesioni) decorrenti dalla data di richiesta di risarcimento danni inviata all’impresa assicuratrice.
Cos'è il danno biologico?
Il danno biologico consiste nella lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito. QUI MAGGIORI CHIARIMENTI
Con quali criteri viene risarcito il danno biologico?
Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità è effettuato secondo i criteri e le misure stabilite dalla legge, mentre per le lesioni eccedenti la soglia del 9%, nell’ipotesi in cui la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al 30%, con equo e motivo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. QUI MAGGIORI CHIARIMENTI
Cos'è l'Inabilità Temporanea Assoluta? (I.T.A.)
L'inabilità temporanea assoluta (I.T.A), consiste nella totale incapacità fisica dell’infortunato di attendere alle occupazioni dichiarate (attualmente i Tribunali quantificano il risarcimento per l’ITA in euro 42,00 giornaliere);
Cos'è l'Inabilità Temporanea Parziale? (I.T.P.)
l'Inabilità temporanea parziale (I.T.P) sussiste quando l’infortunato può attendere solo in parte alle occupazioni, in relazione al grado di capacità lavorativa che egli ha conservato o che è andato acquisendo poi gradualmente. Tale grado, viene espresso in percentuale, ma solitamente si considera l’inabilità parziale del 50% e l’inabilità minima del 25%, salvo diverso giudizio del medico o dei medici consultati (attualmente i Tribunali quantificano il risarcimento per l’ ITP in euro 21,00 giornaliere).
In quale momento è possibile ottenere la liquidazione dell'Inabilità Temporanea Assoluta e dell'Inabilità Temporanea Parrziale?
Per ottenere la liquidazione del danno da I.T.A., I.T.P. e invalidità permanente è necessaria la guarigione clinica o che l’infortunato possa almeno riprendere le proprie normali occupazioni.
Cos'è il danno morale?
Il danno morale è la ripercussione che ha avuto l’evento lesivo nella sfera psichica del soggetto, vittima dell’incidente stradale, ed è quantificabile in termini monetari. QUI MAGGIORI CHIARIMENTI
Come viene quantificato il danno morale dalla Compagnia assicuratrice?
Le Compagnie Assicuratrici attribuiscono il danno morale per eventi lesivi di piccola entità, ovvero che abbiamo comportato una micro invalidità permanente (da 1 a 9 punti), mentre, per gli incidenti stradali che abbiamo causato lesioni più gravi, generalmente, il risarcimento del danno morale si considera quantificabile in una misura che va dal 25% al 50% del danno biologico. QUI MAGGIORI CHIARIMENTI
Temo che l'Assicurazione voglia attribuirmi un danno minore: come faccio a tutelarmi?
Le Compagnie Assicuratrici dispongono di propri periti e consulenti che si occupano di quantificare il danno. In ogni caso, qualora vi sia disaccordo e si tema che l'Assicurazione voglia semplicemente “tirare” sull'entità del danno riconosciuto, sarà sempre possibile rivolgersi a un consulente tecnico di parte per avere una visione più chiara della situazione. Ciò è caldamente consigliato specialmente in presenza di danni di una certa entità. QUI MAGGIORI CHIARIMENTI
In caso di disaccordo sull'entità del danno varrà la perizia fatta dall'Assicurazione?
No, essa avrà esattamente lo stesso valore della perizia di parte fatta eseguire dal danneggiato. Se non si trova un accordo sarà necessario iniziare una causa in cui sarà il Giudice a decidere, avvalendosi solitamente anche di un CTU (Consulente Tecnico di Ufficio), il quale dovrà tenere conto anche di quanto precisato e descritto nella perizia tecnica del danneggiato.
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