Ho letto in rete che con ordinanza n. 24920 del 20.10.2017 la Cassazione ha deciso che l'amministratore di condominio non è tenuto ad emettere decreto ingiuntivo contro i morosi. E' così? Io sapevo che era obbligato e la cosa mi ha stupito. Grazie per la risposta.
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L'Amministratore è tenuto oppure no ad emettere decreto ingiuntivo contro i condomini morosi? Cass. ordinanza n. 24920 del 20.10.2017
L'ordinanza della Cassazione n. 24920 del 20.10.2017 è alla ribalta da alcuni giorni, in quanto sancisce un principio che interessa milioni di persone in Italia, proprietari di casa in un condominio.
Tale ordinanza ha sancito che l'amministratore di condominio non è tenuto ad attivarsi per l'emissione dei decreti ingiuntivi, essendo sufficiente che abbia provveduto alla semplice messa in mora del condomino inadempiente. In altre parole, l'amministratore ha la facoltà, ma non l'obbligo di azionare la procedura per ingiunzione.
Questo, almeno è quello che si legge nei commenti presenti su numerosi siti di carattere giuridico.
Personalmente, invece, ritengo che si tratti di un abbaglio dovuto alla fretta dei primi commenti.
La cosa, in verità, appare strana e contraddittoria, laddove si pensi che l'art. 1129 C.C. tra le altre cose sancisce quanto segue:
"Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore E' TENUTO ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice."
L'art. 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, a sua volta prevede che l'amministratore possa ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nonostante opposizione "per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea".
Evidentemente, se l'amministratore a norma dell'art. 1129 C.C. "E' TENUTO" ad agire per la riscossione forzata, e specificamente è tenuto a farlo anche a norma dell'art. 63 D.A.C.C., quello di cui si discute è un vero e proprio obbligo, e non una mera facoltà; allo stesso modo, quando l'art. 63 D.A.C.C. dice che l'amministratore "può" ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizione, non fa altro che indicare uno strumento riconosciuto dalla Legge all'amministratore di condominio; ma l'obbligo di azionare tale strumento è già previsto dall'art. 1129 C.C. quindi non si tratta di una mera facoltà.
Se questo è vero, come si spiega il contenuto dell' ordinanza n. 24920 del 20.10.2017 la quale sembrerebbe affermare esattamente il contrario?
La risposta è semplice: basta osservare la data dei fatti posti a base delle sentenze di cui il Giudice di legittimità si è occupato nel provvedimento in esame.
La sentenza di primo grado risale al 2009 ed i fatti su cui si è decisa in essa sono, ovviamente, ancora meno recenti. E' palese, pertanto, che la normativa applicabile ai fatti in questione è quella vigente all'epoca, anteriore alla L. 11 dicembre 2012, n. 220, entrata in vigore il 18.06.2013, nota generalmente come "Legge di riforma del condominio"; tale legge - tra le altre cose - ha modificato il più volte citato art. 1129 C.C. introducendo l'obbligo dell'amministratore di agire per la riscossione forzata, anche tramite ingiunzione, dei contributi dovuti dai condomini.
Prima della legge di riforma del condominio tale obbligo non esisteva, ed effettivamente l'amministratore poteva scegliere se azionare o meno lo strumento del decreto ingiuntivo, come riafferma oggi la Suprema Corte.
Va da se che a partire dall'entrata in vigore della riforma le cose sono cambiate, ed oggi l'amministratore ha il preciso obbligo di attivarsi nei confronti dei condomini morosi per l'emissione dei decreti ingiuntivi.
Avv. Michele D'Auria - Consulenza legale online e on site
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