Condominio: i bambini hanno diritto di giocare a pallone? Come regolamentare rumore, schiamazzo e danni?

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Nel nostro condominio ci sono dei bambini che giocano nel parco, in cui sono presenti aiuole, posti auto, portoni e cancelli. Possiamo anche dire che in realtà lo spazio per giocare non è affatto presente. Più di una volta è accaduto che i bambini giocavano in modo non consono e cioè con il pallone andavano ad urtare, in modo ripetitivo, le auto, cancelli, aiuole ecc. Oltre a questo gli stessi bambini giocavano nelle aiuole rovinando le piante e tendevano a tirare tutte le foglie degli alberi di ulivo presenti nel condominio, rovinando non solo gli stessi, ma sporcando anche il parco stesso. Sono stati richiamati da me e da altre persone, più di una volta, finendo per avere anche un confronto verbale, con il padre dei bambini, che non ha capito la gravità del tutto e finendo per giustificare i propri figli e capendo solo che per noi i bambini non poteva affatto giocare. 

Pallone: Il gioco del bambini in condominio è ammissibile?
Pallone in condominio?

Poco tempo fa, di sera, ho notato che i bambini giocavano in mezzo a due auto parcheggiate, di cui una era la mia auto nuova, con una macchina da gioco, abbastanza grande. Con il terrore che gli stessi potessero graffiare - anche involontariamente - le auto, li ho richiamati nuovamente, chiedendo loro di giocare altrove e non vicino alle auto che sono parcheggiate e che non sono poche. Volevo sapere da lei, come e cosa potrei fare, per regolarizzare il tutto, visto che nel nostro regolamento condominiale non è presente alcun articolo che regola il gioco dei bambini nel parco condominiale.


Vorrei sapere se e quali sono le leggi che regolano il loro gioco e cosa fare per far capire ai genitori dei bambini che, se pur i bambini possono continuare a giocare nel parco, non devono ledere i beni comuni e privati dei condomini.


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La questione - come facilmente comprensibile - è assolutamente delicata. Da un lato c'è il sacrosanto diritto dei bambini a giocare, dall'altro l'esigenza ugualmente sacrosanta di tutelare in maniera adeguata i diritti di chi bambino non è più ed ha diritto a poter riposare e a non vedere la proprietà, privata o condominiale che sia, danneggiata da chicchessia.

 

Dal punto di vista giuridico le mosse vanno prese dall'art. 1102 C.C. secondo cui:

  • "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa".

 

Essendo i bambini dei condomini alla stregua di tutti gli altri avranno pertanto diritto di poter giocare, utilizzando gli spazi comuni. A tal riguardo la giurisprudenza fin da tempi lontani ha chiarito che l'uso degli spazi condominiali in questione si configura come uso non illegittimo dei medesimi; a tale riguardo, ad esempio:

 

  • "La disciplina dei giochi dei bambini nei viali del cortile-giardino condominiale non integra un'occupazione degli stessi né un'alterazione della destinazione della cosa comune, con impedimento del pari uso degli altri condomini, risolvendosi in una forma di utilizzazione diversa da quella normale ma non illegittima, essendo compatibile con la destinazione del bene. Essa può, di conseguenza, essere disposta dall'assemblea con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ., ancorché il regolamento di condominio di natura contrattuale vieti l'occupazione delle parti comuni da parte dei condomini". Cass. n. 4479/81
  • "L'utilizzazione per il gioco dei bambini di una parte assai limitata dell'area verde consortile non contrasta con la destinazione a giardino prevista, per quella stessa area, dal Regolamento consortile, ma ne costituisce unicamente un migliore e più intenso godimento per soddisfare esigenze che pure appaiono insopprimibili e, comunque, senz'altro meritevoli di tutela nella vita di un condominio". Trib. Milano, 03.10.1991.

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Non sarà inutile rilevare che la legislazione internazionale si muove nella direzione di allargare il diritto al gioco dei bambini. A tal proposito l'Italia, con la L. n. 176/1991 ha ratificato la Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20.11.1989, la quale  all’art. 31 sancisce quanto segue:

 

  • "Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica"

 

Sulla scia di tale orientamento, ormai prevalente, anche alcuni Comuni, tra cui quello di Milano e quello di Torino hanno previsto che il diritto al gioco dei bambini sia esplicitamente riconosciuto anche all'interno dei condomini; a tal proposito l'art. 83 bis del Regolamento di Polizia del Comune di Milano sancisce espressamente quanto segue:

 

  • Il Comune di Milano riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere favorito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali

 

In senso simile, come detto, il Comune di Torino.

 

Acclarato il diritto dei bambini rimane da tutelare però anche quello degli altri condomini.

 

A tal proposito restano valide le regole generali, secondo cui in determinati orari pomeridiani e notturni nel condominio va rispettato il silenzio (da parte di tutti, non solo da parte dei bambini).

 

A tanto deve provvedere il regolamento di condominio, il quale - a norma dell'art. 1130 C.C. ha il compito di "disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini"

 

Qualora il regolamento di condominio nulla preveda bisognerà azionare gli strumenti opportuni, in sede assembleare o - se del caso - anche in sede giudiziaria, per ottenere tale regolamentazione. Se invece il regolamento in questione vieti assolutamente il gioco dei bambini bisognerà distinguere:

 

  • Qualora si tratti di un regolamento assembleare, approvato a maggioranza, tale divieto sarà nullo in quanto comprime ingiustificatamente il diritto anche di un singolo condomino.
  • Qualora si tratti di un regolamento contrattuale la norma - dal punto di vista civilistico - sarebbe valida e vincolante; ma date le tendenze sempre più forti a tutela del diritto di gioco dei bambini non ritengo impossibile che si possa ottenere una dichiarazione di nullità per contrarietà a norma imperativa o illiceità dell'oggetto.

 

In ogni caso, vale la regola generale secondo cui chi rompe paga; i bambini sono liberi di giocare, ma nel caso in cui provochino danni saranno tenuti al risarcimento, o meglio vi saranno tenuti i genitori, che hanno l'obbligo di vigilanza sui minori nonchè quello di farli crescere educati e responsabili  (e non solo quello di difenderli in maniera acritica ed irresponsabile dalle rimostranze dei condomini insofferenti agli schiamazzi e alle pallonate).

 

Al riguardo sarà il caso di sottolineare che una pallonata in faccia può causare danni anche molto seri (il distacco di una retina dell'occhio, la caduta di un anziano con conseguenti fratture e così via) per cui l'obbligo di vigilanza non va assolutamente sottovalutato, perchè un sinistro del genere comporta l'esborso di risarcimenti per svariate migliaia (o decine di migliaia) di Euro.

 

Vedo - comunque - che Lei mi scrive da Roma; dal momento che in tale città (come anche a Napoli) ricevo personalmente i lettori del sito che ne facciano richiesta, se vuole sarà possibile approfondire meglio di persona, tramite un incontro in studio. 

 

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Commenti: 7
  • #1

    carmine (mercoledì, 15 luglio 2015 09:00)

    salve come tanti condomini anche io ho alcuni di questi fastidi i bambini fino a che ora della sera possono schiamazzare perché nel mio parco vanno avanti fino alle 23:00 come posso fare?

  • #2

    studiolegaledauria (martedì, 15 settembre 2015 09:42)

    @carmine #1
    Vale l'orario indicato nel regolamento di condominio (ma è sicuro che in piena estate le 23,00 siano un orario troppo tardo?)

  • #3

    Antonella (domenica, 10 aprile 2016 23:45)

    Nn ho un sito web solo fesbook antonella totaro .scusate io sto affrontando da 3 anni questo problema no che io nn voglia far giocare i bimbi nelle parti comuni ma questi ragazzi di 13 giocano a fare partite di calcio efanno le porte sulle rampe dei garage e una di queste rampe e mia e li c è il polmone del gas il tubo della pompa sommerssa che in caso di allagamento tira l acqua il balcone del mio giardino e arrivano pallonate fortissime e urinano vicino alla serranda del garage io sempre con pazienza chiedo di nn fare la porta sulla rampa del garage ma nn mi ascoltano cosa si puo fare . I genitori sono informati ma sono piu scostumati dei figli grazie x la cortesia

  • #4

    Marco (martedì, 14 giugno 2016 09:39)

    Buongiorno,
    ho letto con molto interesse, quanto da lei esposto circa il problema del gioco nei condomini. Sono un genitore e mio figlio ha 11 anni, nel cortile adibito solo a cortile, quindi non è un parcheggio per autovetture, gioca insieme ad altri 2 o tre bambini. Solitamente non giocano a pallone!
    Vengono comunque costantemente redarguiti da alcuni facenti parte del genere umano, con volgari epiteti e spaventati con urla senza senso. Ora hanno fatto petizione per bloccare questi bambini. Tengo a sottolineare che rispettano gli orari, vorrei sapere se ad Asti vige lo stesso regolamento legislativo che lei ha citato in questa pagina e come dovrei comportarmi. Consideri comunque che nel cortile confinante al nostro arrivano degli schiamazzi dai bambini che vi abitano, da far rizzare i capelli in testa, eppure nessuno dice nulla.
    La ringrazio anticipatamente.

  • #5

    Pietro (giovedì, 26 gennaio 2017 16:35)


    Salve, ma nel caso si trattasse di un locale coperto? Nel caso specifico i bambini con l'avallo dei genitori utilizzano la sala comune stenditoio per giochi e passaggi a pallone: NEL RISPETTO dei panni stesi (ovvero se presenti panni, nessuno vi gioca). Si configura una variazione della destinazione d'uso dei locali, oppure è legittimo "utilizzo secondario" o quantomeno possibile (anche tenuto conto del predetto rispetto)? Grazie.

  • #6

    studiolegaledauria (giovedì, 02 febbraio 2017 21:44)

    Su questa e altre pagine del blog ricevo centinaia di richieste di pareri, a cui - data la mole - è praticamente impossibile rispondere con completezza e rapidità. Chiedo perciò scusa se solo ad alcuni verrà data pubblica risposta.

    Ricordo però a tutti che lo Studio opera sull'intero territorio nazionale per cui, qualora lo riteniate opportuno, sarà possibile organizzare un incontro (gratuito) con il Collega più vicino alla zona dove abitate, cliccando sull'apposito banner che troverete in questa pagina, all'inizio della discussione ("Clicca qui per trovare l'avvocato più vicino").

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  • #7

    giancarlo (martedì, 28 febbraio 2017 23:03)

    I bambini piccoli ( si parla di 1-2 -3 anni ) posso giocare a palla / palla magica e correre, insieme al genitore, nell'appartamento ? vivo al piano inferiore e sinceramente sento continuamente tonfi sul pavimento, correre con scarpe ( il genitore ) e giocare a palla. Questo soprattutto la domenica e giorni feriali in orario 17-22. Posso fare qualcosa al riguardo visto che l'amministratore di condominio si è arreso ed i genitori fanno recchie da mercante ?