Per difendersi da una causa promossa da due condomini dello stesso condominio si è votato e la maggioranza ha detto si. Alcuni condomini hanno votato no. A chi spetta pagare l'acconto ed il saldo chiesto dall'avvocato incaricato? Grazie..
studiolegaledauria.net non utilizza pop up invasivi per costringervi a cliccare su pubblicità o servizi vari; se però ritenete che quanto leggete sia utile, condividetelo sui social tramite i pulsanti "facebook", "google +" e "mi piace" presenti su ogni pagina del sito. Ciò sarà MOLTO gradito e ci spronerà a fare sempre meglio. |
*****
Da quel che mi riferisce l'incarico professionale di difesa all'Avvocato è stato regolarmente votato in assemblea, per cui - a tutti gli effetti - è il condominio ad aver deciso di nominare il Legale quale difensore in sede processuale. Per tale ragione sarà il condominio medesimo a doverne sostenere il costo.
Le spese legali, quindi, andranno ripartite tra tutti i condomini in proporzione al numero di millesimi. Come è ovvio andranno esclusi i condomini che hanno dato inizio alla causa contro il condominio, ma per il resto saranno tenuti al pagamento tutti gli altri, compreso quelli che hanno votato contro la nomina.
Pare opportuno precisare che nel caso in questione non ricorre l'ipotesi del dissenso del condomino rispetto alle liti.
Tale eventualità è prevista dall'art. 1132 C.C. secondo cui:
"Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente"
Nel caso di specie, come dicevo, tale norma non è applicabile per almeno due ragioni:
-1) In primo luogo Lei non mi riferisce che qualche condomino abbia chiesto di avvalersene, essensodi limitato invece semplicemente ad esprimere voto contrario.
-2) In ogni caso, il dissenso del condomino rispetto alle liti di cui all'art. 1132 C.C. è applicabile solo nei confronti delle spese di soccombenza, ma non vale ad esonerare il condomino dal pagare le spese di difesa del condominio. In altre parole, il condomino che abbia formalmente dichiarato di volersi avvalere dell'art. 1132 C.C. verrà esonerato solo dall'obbligo di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, ma sarà comunque tenuto a pagare l'onorario del proprio difensore (o - più precisamente - del difensore regolarmente scelto dall'assemblea condominiale).
Vedo - comunque - che Lei mi scrive da Roma; dal momento che in tale città (come anche a Milano e Napoli) ricevo personalmente i lettori del sito che ne facciano richiesta, se vuole sarà possibile approfondire meglio di persona, tramite un incontro in studio (basterà utilizzare il banner presente qui sotto "Clicca qui per trovare l'Avvocato più vicino").
Avv. Michele D'Auria - Consulenza legale online e on site
.
Richiedi consulenza approfondita sull'argomento
Consulenza legale online. Domanda: Art. 1132 C.C. dissenso rispetto alle liti condominiali: devo pagare l'avvocato anche se in assemblea ho votato contro? Segui il Blog Giuridico su condominio, immobili e locazione sopra facebook, Google + e Twitter. Studiolegaledauria.net è un network legale con sede a Salerno e attivo su tutto il territorio nazionale.
Scrivi commento
Svonc (venerdì, 26 settembre 2014 00:49)
http://www.anaciroma.it/news-condominio/liti-condominiali/526/il-dissenso-alle-liti.html
Svonc (venerdì, 26 settembre 2014 01:14)
CONDOMINIO: SE DECIDO DI NON PARTECIPARE ALLA CAUSA, NON PAGO LE SPESE LEGALI
OCCHIO AGLI AMMINISTRATORI FURBETTI
Stante l’atteggiamento di chiusura dell’amministratore del condominio della nostra assistita, pare utile infine sottolineare la circostanza per la quale laddove l’assemblea condominiale, mediante delibera, approvasse il bilancio d’esercizio contenente altresì il punto relativo alle spese sostenute per la lite giudiziale comprendendo nel riparto anche il condomino che abbia manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima, quest’ultimo sarebbe legittimato ad impugnare la suddetta delibera per vizio di nullità, poiché manifestamente lesiva dei propri diritti e quindi anche dopo i 30 giorni previsti per l’impugnativa delle delibere annullabili. Sul punto i giudici di merito hanno affermato che: “E' nulla la delibera condominiale con la quale l'assemblea dei condomini ponga le spese sostenute per la lite giudiziale anche a carico del condomino che abbia manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima, deliberata a maggioranza dall'assemblea. Al singolo condomino è attribuito il diritto di separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini relativamente alle conseguenze derivanti da una lite in caso di soccombenza. Trattasi di una norma inderogabile, codificata nell'art. 1138 c.c., che riconosce al singolo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte a maggioranza, vincolanti anche i dissenzienti” (Tribunale di Bologna, Sezione III, Sentenza dell’8/03/2011). Ancora: “In tema di condominio, è affetta da nullità la delibera dell'assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea, giacché in tal caso l'art. 1132, comma primo, c.c., contemperando l'interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto” (Tribunale di Monza Sezione I, Sentenza del 24/05/2010).
RIASSUMENDO la raccomandata inviata dalla signora D., per manifestare il proprio dissenso alla lite, è perfettamente valida ed efficace ma, visto l’orientamento dell’amministratore, sarà necessario prestare particolare attenzione all’approvazione del consuntivo relativo alle spese sostenute dal condominio, in cui presumibilmente verrà inserito anche il costo delle spese legali, e al riparto delle stesse tra condomini. L’approvazione di questo bilancio non supera, come l’amministratore potrebbe essere indotto a credere, la questione della validità del dissenso, ma anzi espone il condominio ad ulteriori spese per la gestione della vertenza che il condomino dissenziente indubbiamente instaurerà per ottenere la declaratoria di nullità di tale delibera che gli ha attribuito ingiustamente le spese legali della causa non condivisa.
Dott.ssa Roberta Bonazzoli – Studio Comite
studiolegaledauria (mercoledì, 05 novembre 2014 09:28)
@Svonc #1 e #2
Come spesso accade in materia di condominio le norme sono poco chiare e la giurisprudenza confusa.
Prendo buona nota dell'intervento della Dott.ssa Bonazzoli e, indirettamente, della Collega Comite, non senza dover però rilevare quanto segue:
-1) l'Art. 1132 C.C. è norma eccezionale rispetto al diritto condominiale, in cui i principi generali sono espressi dagli artt. 1137 e 1123 C.C.; in tema, Trib. Firenze 4.12.2006, secondo cui "La norma costituisce deflessione ed eccezione al principio generale ricavabile dall’art. 1137 e 1123 c.c. secondo cui le delibere sono vincolanti per tutti i condomini e le spese di interesse comune vanno ripartite in tutti i partecipi". Per tale ragione, essa non è interpretabile in via analogica, ma varrà solo per il caso espressamente disciplinato: Cass. Civ. II Sez., n. 15360/2001.
-2) L'art. 1132 C.C. sancisce espressamente che "il condomino dissenziente... può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza"; cosa tale espressione voglia significare è chiarito dal medesimo art. 1132 C.C. il quale, infatti, poco dopo precisa che "il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa".
-3) L'Art. 1132 C.C., in altre parole, non dice affatto che il condomino dissenziente non sia tenuto a pagare le spese di difesa del condominio, dice solo che può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza; ma il pagamento delle spese di difesa del condominio non c'entra nulla con la soccombenza (o con la vittoria) giudiziale di cui parla l'art. 1132 C.C.: l'obbligo di pagare il professionista infatti sorge nel momento in cui al medesimo viene affidato l'incarico, ed è indipendente dall'esito della causa. Il condominio, perciò, è tenuto a pagare l'Avvocato sia che si vinca, sia che si perda: l'obbligo di corrispondere l'onorario non è conseguenza della soccombenza.
-4) Tale lettura dell'art. 1132 C.C. è condivisa anche dalla Giurisprudenza di merito:
“L'operatività dell'art. 1132 c.c. non va oltre l'esonero del condomino dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciando la norma, tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa (Trib. Bologna, Sez. 3 civile, 12 ottobre 2007, n.2618). Il condomino dissenziente non può dissociarsi dall'obbligo di sostenere le spese propedeutiche alla causa poiché tale potere è previsto dall'art. 1132 c.c. solo con riferimento alle conseguenze della soccombenza (Trib. Firenze, 4 dicembre 2006, n.4149)”.
Sul punto, confronta l'autorevole Diritto24 del Sole24ore: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/immobili/primiPiani/2012/03/dissenso-dei-condomini-rispetto-alle-liti-e-onere-di-partecipare-alle-spese.php
studiolegaledauria (mercoledì, 05 novembre 2014 09:31)
- 5) Non manca, sul punto, pronuncia della Cassazione: “Posto il principio generale dell'obbligatorietà delle deliberazioni assembleari per tutti i condomini, anche dissenzienti, il legislatore ha disciplinato specifiche ipotesi di dissenso - quali quella... rispetto alle liti (art. 1132 CC) - con norme di carattere derogatorio e, quindi, eccezionale, che, in quanto tali, non possono trovare applicazione se non alle particolari situazioni con le stesse regolate né sono suscettibili d'interpretazione estensiva. In ispecie, l'operatività dell'art. 1132 CC è limitata al solo rapporto tra condominio e condomino dissenziente - nell'ambito del quale rapporto la norma non va, comunque, oltre l'esonero del dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte nell'inverso caso d'esito della lite favorevole per il condominio...” (Cassazione civile, Seconda Sezione, sent. n. 15360 del 6 dicembre 2001). La sentenza di legittimità è molto chiara nello specificare che l'obbligo di pagare le spese di difesa del condominuio sussiste solo in caso di vittoria del Condominio medesimo (non in caso di soccombenza) e solo per quella parte che non si sia riuscita a ripetere dalla controparte soccombente.
-6) Personalmente tale interpretazione mi sembra più attinente al testo normativo e in linea con i criteri generali di interpretazione sistematica delle norme giuridiche, per cui la preferisco a quella espressa dalla Dott.ssa Bonazzoli dello Studio Comite e da altra parte degli operatori del diritto, nonchè da parte della giurisprudenza. Probabilmente, come altre volte, solo una pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione potrà sciogliere definitivamente (?) ogni dubbio interpretativo.
Federico (sabato, 14 novembre 2015 03:27)
• gentile avvocato, abito in un condominio di cui è stato condannato al pagamento di spese di giustizia e al risarcimento danni alla parte vincente di un condomino, in relazione a una causa in tribunale, le chiedo se le spese del risarcimento danni e quelli di registrazione della sentenza vanno ripartite in parti millesimali di proprietà o per ogni condomino di unità abitativa. IN QUANTO UNO DEI CONDOMINI HA RICHIESTO DI ESEGUIRE IL VERSAMENTO in relazione alle parti millesimali. Cosa prevede la legge ? Poi volevo alcuni chiarimenti se ho la possibilità di avere il dissenso in lite che riguarda il condominio contro il singolo condomino anche perché non è mai stato deliberato di promuovere una lite, ma bensì i condomini si sono rivolti direttamente a un legale. Grazie per la sua gentilissima risposta. che la prego di inviarla alla mia e-mail GRAZIE
F. Aricò
Giulio (venerdì, 22 aprile 2016 03:38)
Gentile Avvocato, seguo spesso il suo blog. Vorrei sottoporLe il caso in cui l'Amministratore non comunichi ai condomini che il condominio è stato convenuto in giudizio, nomini un difensore per difendere la delibera impugnata e, giudizio in corso, del tutto chieda ratifica all'assemblea. Mancano in tal caso la delibera sulla resistenza alla domanda (ex art.1132) e la delibera sulla nomina del difensore. L'amministratore si è comportato legittimamente?
Giulio (venerdì, 22 aprile 2016 04:10)
Grazie
Svonc (martedì, 17 maggio 2016 18:31)
@studiolegaledauria
Nulla da eccepire per le spese propedeutiche, ma proprio il Tribunale di Firenze, sez. II civile, con la sentenza 04/12/2006 n° 4149 dice: “... È invece chiaro che se il condominio è soccombente nella lite dissentita, il condomino potrà, evidentemente, beneficiare della sua estraneità non con riguardo agli effetti del giudicato tra condominio e terzo inerenti al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma limitatamente alle spese che “abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa” e tra queste anche quelle accessorie e derivanti dalla soccombenza in giudizio e quindi anche le spese difensionali. Gli effetti del dissenso alle liti sono determinati con riferimento “alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”. L’espressione nel suo riferimento al termine tecnico di “soccombenza” implica che non solo vi sia stata iniziativa giudiziale in senso proprio, ma che il procedimento abbia avuto esito infausto per il condominio. A questa ipotesi è ragionevole affiancare, analogicamente, anche il caso in cui la lite deliberata e promossa non sia pervenuta ad esito positivo per fatto imputabile al condominio (si pensi al caso di estinzione del giudizio per inattività della parte etc.) che l’aveva decisa.”
Quanto a Cassazione 15360/2001, la Corte si pronuncia limitatamente a controversia vinta dal Condominio (comma 3° art.1132) e non invece sulla portata generale del 1132 (come spesso si crede); per capirlo basti leggere ciò:
"l'operatività dell'art. 1132 CC è limitata al solo rapporto tra condominio e condomino dissenziente - nell'ambito del quale rapporto la norma non va, comunque, oltre l'esonero del dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte nell'inverso caso d'esito della lite favorevole per il condominio"
Quindi Cassazione afferma che:
- il dissociato mai è onerato delle spese in caso di lite con soccombenza per il Condominio
- il dissociato dovrà, pro quota sobbarcarsi le spese legali del Condominio solo se risultino irripetibili dalla controparte riguardando lite vinta dal Condominio.
Non ci si lasci travisare da Tribunale Bologna n. 2618/2007 : "In tema di dissenso alle liti, l'operatività dell'art. 1132 c.c. non va oltre l'esonero del condomino dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio; la norma lascia, tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa."
Tale sentenza viene mal interpretata e le si attribuisce una valenza diversa da quella che ha, non asserendo minimamente che il dissenziente debba sopportare le spese legali del Condominio nel caso di soccombenza; infatti nel caso di specie:
- il Condominio vinse la lite ed il dissenziente non voleva versare pro-quota le spese non ripetibili appellandosi all'art. 1132,
- il Tribunale di Bologna diede torto al condomino, intimandogli di versare la sua quota di tali spese, come previsto ex art.1132 3° comma
- il riferimento giurisprudenziale (citato nella sentenza medesima) è a Cassazione n.15360/01, secondo cui:
"l'operatività dell'art. 1132 CC è limitata al solo rapporto tra Condominio e condòmino dissenziente - nell'ambito del quale rapporto la norma non va, comunque, oltre l'esonero del dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte nell'inverso caso d'esito della lite favorevole per il Condominio - mentre rimane regolato dalla normativa generale sulle obbligazioni solidali il rapporto tra la controparte del condominio e ciascun singolo condomino - anche il dissenziente, cui è solo riconosciuto il diritto di rivalsa - nei cui confronti si possono riverberare le conseguenze sfavorevoli della lite in caso di soccombenza del condominio"
Saluti.
Stefano (sabato, 04 marzo 2017 15:39)
Gentile Avvocato, nell'esprimere il mio dissenso alle liti in assemblea che tra qualche giorno si terrà, (art. 1132 CC) è possibile precisare che la verbalizzazione del mio vale anche come notifica?
Grazie!
Stefano
studiolegaledauria.net (lunedì, 06 marzo 2017 09:48)
@Stefano #9
Secondo Cass. 5334/96 dovrebbe bastare (specie se Lei esprimerà il dissenso dopo che la decisione è stata presa), ma se vuole stare proprio tranquillo spenda qualche euro per una raccomandata e spedisca all'amministratore la manifestazione di dissenso rispetto alle liti entro trenta giorni dalla tenuta dell'assemblea, se vi ha partecipato, o da quando ne ha ricevuto comunicazione.
studiolegaledauria.net (lunedì, 06 marzo 2017 09:55)
Avviso ai lettori.
Su questa e altre pagine ricevo centinaia di richieste di pareri, a cui - data la mole - è praticamente impossibile rispondere con completezza e rapidità. Chiedo perciò scusa se solo ad alcuni verrà data pubblica risposta.
Ricordo però a tutti che lo Studio opera sull'intero territorio nazionale per cui, qualora lo riteniate opportuno, sarà possibile organizzare un incontro (gratuito) con il Collega più vicino alla zona dove abitate, cliccando sull'apposito banner che troverete in questa pagina, all'inizio della discussione ("Clicca qui per trovare l'avvocato più vicino").
Avv. Michele D'Auria - Consulenza legale online e on site