Sto cambiando gli scuri delle finestre dell'immobile di mia proprietà datato inizio 900 e sito in centro storico. Le finestre affacciano su un lato dell'immobile del vicino che si trova ad una distanza di ca. 2,5 mt e che non presenta finestre d'affaccio ma solo una porta che accede ad una terrazza di proprietà dello stesso che unisce i due immobili. Il piano della terrazza rimane al di sotto di oltre 2 mt dal davanzale delle finestre di mia proprietà. Gli scuri che sto applicando rispettano la forma tradizionale preesistente cd. a libro e cioè quando sono aperti, una parte aderisce allo stipite e l'altra si snoda appoggiandosi al muro esterno. Il vicino mi contesta il diritto di applicare i fermascuri di sicurezza, che impediscono allo scuro aperto di sbattere in caso di vento, in quanto, pur essendo ancorati al muro di mia proprietà, sporgerebbero verso la sua terrazza costuituendo una servitù permanente. In conseguenza di ciò, il vicino mi nega l'accesso temporaneo alla terrazza per poter applicare in sicurezza detti fermascuri. Il quesito verte sul mio diritto di applicare i fermascuri e sul diritto di accedere alla terrazza del vicino per poterli applicare in sicurezza.
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Se ho ben capito, Lei non sta facendo altro che sostituire degli scuri già esistenti, ma deteriorati dall'uso. Considerato il periodo di tempo di cui mi parla (inizio del secolo scorso) non dovrebbero quindi esserci problemi in merito alla legittimità dell'opera di sostituzione in corso, in particolare con riferimento al diritto di tenere gli scuri dove sono e sono sempre stati.
Stando così le cose, il Suo vicino non ha titolo per opporsi all'applicazione dei fermascuri, e ciò:
- sia in ragione del fatto che i fermarscuri rappresentano null'altro che un accessorio degli scuri, che Lei ha già diritto a tenere;
- sia in ragione del fatto che il confinate non può opporsi all'esecuzione di opere sul muro del vicino che siano ad altezza tale da non creare turbativa nel godimento del bene; ed anche in questo caso bisognerà tenere nel debito conto che non può esservi turbativa, visto che Lei comunque ha già diritto a tenere gli scuri, alla medesima altezza da terra dei fermascuri.
Per quel che concerne l'esecuzione dei lavori, secondo la normativa vigente il vicino dovrà tollerare che Lei acceda al muro attraversando la di lui proprietà, se non vi è altro modo.
Per quanto detto, se le vie bonarie sono state inutili, Le consiglio di rivolgersi al Suo Avvocato di fiducia. Qualora non abbia già un Avvocato di fiducia Le ricordo che lo Studio offre assistenza legale in tutta Italia, per cui - se vuole - sarà possibile fissare un appuntamento col Collega che segue la zona dove Lei abita, cliccando sull'apposito banner qui sotto ("Clicca qui per trovare l'avvocato più vicino"). Il primo incontro con i lettori del sito è gratuito. .
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fraludau (mercoledì, 15 gennaio 2014 14:51)
Il vicino che concede il passaggio per l'esecuzione dei lavori ha diritto ad un indennizio?
Avv. Michele D'Auria (mercoledì, 15 gennaio 2014 16:45)
Si, è dovuta una indennità in caso di danni. Saluti, Avv. Michele D'Auria.