La Corte costituzionale ha alfine deciso sull'eccezione di incostituzionalità sollevata in merito alla entrata in vigore nell'ordinamento giuridico italiano della mediazione obbligatoria, dando ragione a chi vi aveva ravvisato un eccesso di delega legislativa. Ciò significa che l'istituto della mediazione è tutt'ora operante, ma non più obbligatorio; quindi il cittadino avrà libera scelta nel decidere se avvalersene o meno.
Ricordiamo che l'Italia era uno dei pochissimi Paesi, tre in tutto (oltre all'Italia anche la Bulgaria e la Romania) ad avere introdotto l'istituto della mediazione nella forma obbligatoria, mentre negli altri Stati essa era presente in forma facoltativa e volontaria.
In attesa delle motivazioni più approfondite riportiamo lo scarno, ma essenziale, testo del comunicato ufficiale diramato dalla Consulta: "La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione"
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