Preseguono i lavori parlamentari; la possibilità che la riforma intervenga prima della fine della legislatura è reale. Di seguito, il testo base approvato per la Camera.
Commissione Giustizia della Camera del 23 maggio 2012La seduta comincia alle 10.35. di mercoledì 23 maggio 2012)
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base).
La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato il 29 febbraio 2012.
Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e adottata come testo base dalla Commissione nella seduta del 29 febbraio scorso (vedi allegato 1).
Ricordo che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell’Assemblea nel mese di giugno. Ritiene pertanto che nella seduta odierna il testo del Comitato potrà essere adottato quale nuovo testo base e potrà essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.
Salvatore TORRISI (PdL), relatore, illustra i principi che hanno guidato il Comitato ristretto nell’elaborazione del nuovo testo della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato.
Precisa, preliminarmente, che l’eventuale adozione del predetto testo come nuovo testo base, non precluderebbe affatto la possibilità di apportarvi ulteriori modifiche nel corso dell’esame degli emendamenti. Esprime anzi l’auspicio che la Commissione completi il lavoro svolto dal Comitato ristretto che, pur avendo affrontato sostanzialmente tutte le questioni ritenute più significative e rilevanti della disciplina del condominio, non a tutte ha dato una concreta soluzione normativa, ritenendo, per alcune, più opportuno rimettersi al dibattito ed alle valutazioni della Commissione nella sua composizione plenaria. Si riferisce in particolare alla questione della qualificazione e della formazione della figura dell’amministratore di condominio.
Il testo licenziato dal Comitato ristretto è il risultato dell’integrazione di molte delle proposte e delle indicazioni prevenute dai colleghi e dal Governo: è quindi il risultato di un’intensa attività di collaborazione fra i gruppi e con il Governo. In primo luogo, ritiene importante precisare che il Comitato ha ritenuto di mantenere ferma l’impostazione seguita dal Senato, nel senso di non attribuire al condominio, con una norma espressa, la capacità giuridica generale. D’altra parte, questa scelta è stata compiuta dal codice civile unicamente per la persona fisica (articolo 1 c.c.) e non si è ritenuto che sussistessero le condizioni per affiancare il condominio, quale ulteriore soggetto dotato di capacità giuridica generale, alla persona fisica.
Quanto al tema della « soggettività giuridica », il Comitato non ha manifestato contrarietà, in linea di principio, alla previsione di norme che considerino il condominio come soggetto autonomo e che quindi attribuiscano allo stesso una limitata soggettività a determinati fini. Nell’ambito del Comitato, piuttosto, è emersa una chiara e sostanzialmente unanime contrarietà limitatamente alla possibilità e all’opportunità di configurare il condominio quale soggetto titolare di diritti reali sulle parti comuni dell’edificio.
Si è confermata quindi la tradizionale « configurazione pluralistica » dell’istituto del condominio negli edifici, descritta in modo esemplare nel corso delle audizioni dal dott. Raffaele Corona, secondo la quale i proprietari esclusivi delle unità abitative sono anche comproprietari delle parti di uso comune.
Alcune scelte del Senato in merito alla riduzione dei quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea hanno destato perplessità. Si riferisce in particolare alle già citate disposizioni che consentirebbero di modificare le destinazioni d’uso delle parti comuni a maggioranza (anziché all’unanimità), soprattutto se poste in relazione all’ipotesi di una soggettività del condominio intesa come autonoma titolarità di diritti reali sulle parti comuni. Si riferisce però anche alle disposizioni che prevedono una significativa riduzione dei quorum deliberativi in materia di innovazioni.
Varie considerazioni hanno suggerito la soppressione o la modifica delle predette norme, al fine di garantire la piena tutela dei proprietari delle singole unità immobiliari (giacché il valore e il pregio di queste ultime dipende anche dalla destinazione d’uso delle parti comuni). Si è voluto inoltre limitare la possibilità che le spese, anche gravose, per le innovazioni siano imposte con maggioranza ridotte ai proprietari che non vogliano o non possano sostenerle. Nel nuovo articolo 1120, quindi, la riduzione del quorum deliberativo è prevista solo per le innovazioni di interesse « sociale ».
È stata inoltre compiuta una complessiva revisione del testo in un’ottica di generale semplificazione e snellimento.
In particolare si è prevista la soppressione di alcune norme dall’applicazione delle quali si è ritenuto che potesse derivare un aumento della litigiosità nel condominio o addirittura un incremento del contenzioso giudiziario. La scelta è stata anche influenzata dalla considerazione che, a decorrere dal 21 marzo 2012, le controversie in materia di condominio soggiacciono alla disciplina della mediazione obbligatoria di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Si è quindi ritenuto di inserire un nuovo articolo 71-ter nelle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, volto a delineare l’ampiezza del concetto di « controversia in materia di condominio » (aspetto, questo, non chiarito dall’articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 28/2010) e, più in generale, a coordinare la disciplina del condominio con quella della mediazione.
Rispetto al testo licenziato dal Senato, è stata prevista la modifica o la soppressione di alcune disposizioni che attribuiscono nuovi poteri all’amministratore di condominio, laddove quei poteri siano stati ritenuti eccessivi o invasivi della sfera privata dei condomini, anche per quanto concerne l’attività di riscossione dei contributi.
Il tema della morosità del condomino rimane senza dubbio centrale, ma si è ritenuto che potesse essere sperimentata, quale sistema di coazione indiretta al pagamento, la sospensione del diritto di voto nell’assemblea (come previsto in altri Paesi europei). Si tratta peraltro di una misura che dovrà essere oggetto di ulteriore, attenta riflessione e che dovrà essere meglio articolata e declinata, al fine di evitare conseguenze sproporzionate o inutilmente afflittive (ad esempio, nei confronti del condomino che abbia un debito irrisorio verso il condominio, che abbia concordato un pagamento rateizzato ovvero il cui debito sia oggetto di accertamento giudiziario). Del testo approvato dal Senato, resta comunque ferma la possibilità per l’amministratore di ricorrere al procedimento di ingiunzione, senza che sia necessaria la previa delibera dell’Assemblea.
Particolare attenzione è stata riservata alle disposizioni volte a consentire un più facile ingresso della tecnologia nel condominio, per il complessivo miglioramento della qualità della vita: si riferisce, in particolare, alle fonti di energia rinnovabili, agli impianti di videosorveglianza e alle reti in fibra ottica.
Con riferimento alla trasparenza dell’attività di amministrazione, è stata accolta con particolare interesse la proposta di istituire, con apposita previsione inserita nelle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il sito internet del condominio.
Si è inoltre privilegiato il recepimento della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di quorum costitutivo dell’assemblea in seconda convocazione, di parziarietà delle obbligazioni e di revisione delle tabelle millesimali ma anche, confermando la disposizione elaborata dal Senato, in relazione al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato.
Rispetto al testo del Senato, nel quale si prevede l’istituzione, presso le Camere di commercio del Registro pubblico degli amministratori di condominio, si è preferito ricorrere ad una soluzione semplificata, rappresentata dall’istituzione, presso l’Agenzia del territorio, del Repertorio dei condominii e dei loro amministratori.
Come anticipato, rimane tuttavia aperto il tema della professionalità, della qualificazione e della formazione dell’amministratore di condominio.
In tale contesto, segnala come nel corso delle riunioni del Comitato ristretto sia emersa una interessante proposta dell’onorevole Duilio, che è stata presa in considerazione quale base per la soluzione del problema. Il collega Duilio, segnatamente, ha proposto di introdurre nel testo una delega legislativa per l’istituzione di un Registro degli amministratori di condominio, tenuto – come il predetto Repertorio – presso l’Agenzia del territorio.
La delega conterrebbe una dettagliata previsione dei principi e criteri direttivi volti a garantire la professionalità e la formazione degli amministratori (ma anche la previsione degli accorgimenti necessari a rendere la previsione compatibile con il diritto comunitario, evitando in particolare che il Registro sia qualificabile come « Albo » professionale e che l’attività dell’amministratore sia subordinata all’iscrizione al Registro).
Le riunioni del Comitato si sono quindi concluse con un’indicazione favorevole nei confronti dell’ipotesi dell’onorevole Duilio, purché non fosse utilizzato lo strumento della delega legislativa, ma fossero previste delle disposizioni immediatamente applicabili, volte ad istituire un Registro degli amministratori di condominio destinato ad integrarsi con il già previsto Repertorio dei condominii, entrambi tenuti presso l’Agenzia del territorio.
Propone quindi di adottare come nuovo testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 4041, elaborato dal Comitato ristretto.
Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di adozione del nuovo testo base, che rappresenta il risultato di una intensa ed approfondita attività di confronto e collaborazione, che si è svolta nell’ambito del Comitato ristretto anche tenendo conto delle audizioni svolte.
Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara che il proprio gruppo voterà a favore della proposta di adozione del nuovo testo base e preannuncia la presentazione di emendamenti.
Angela NAPOLI (FLpTP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore, sottolineando come il testo elaborato dal Comitato sia il risultato di un grande lavoro di elaborazione supportato dai contributi degli auditi e da un accurato dibattito che si è svolto nel Comitato ristretto. Ritiene che sussista ancora qualche aspetto della disciplina da approfondire e migliorare, ma confida sulla bontà del nuovo testo quale base di partenza per il fruttuoso svolgimento degli ulteriori lavori della Commissione.
Manlio CONTENTO (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di adozione del testo base, ringraziando il Comitato ristretto ed il rela- tore per avere svolto un lavoro accurato in una materia estremamente complessa. Dichiara, in particolare, di condividere la scelta di conservare la tradizionale configurazione giuridica del condominio.
Ida D’IPPOLITO VITALE (UdCpTP) esprime, a nome del proprio gruppo, una valutazione favorevole sul testo elaborato dal Comitato ristretto, nel corso del quale sono stati affrontati in modo approfondito tutti i temi più rilevanti della disciplina, compresi quelli della capacità giuridica e della soggettività, ritenendo non praticabile la configurazione di un condominio titolare di diritti reali sulle parti comuni.
Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che il Comitato ristretto abbia svolto un buon lavoro ed abbia compiuto delle scelte condivisibili. Sottolinea l’importanza della principale questione ancora da risolvere, rappresentata dalla necessità di trovare dei meccanismi che consentano di elevare il livello di professionalità degli amministratori di condominio. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di adozione del nuovo testo base.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come nuovo testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 4140, elaborata dal Comitato ristretto (vedi allegato 1).
Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO prende atto dell’affermazione di un indirizzo che riconosce al condominio una soggettività « in senso debole », sottolineando come si tratti di un condivisibile compromesso tra tesi opposte, tutte teoricamente degne, ma che devono essere anche valutate attentamente in concreto. Dichiara che sul nuovo testo base nel suo complesso la valutazione del Governo è largamente favorevole. Si riserva comunque la presentazione di emendamenti, certamente non eversivi del testo, che potrebbero migliorare la formulazione di talune disposizioni.
Donatella FERRANTI (PD) rilevato che il nuovo testo base è stato adottato con il voto favorevole di tutti i gruppi presenti, ritiene che si potrebbe verificare la sussistenza del presupposti per il trasferimento dell’esame del provvedimento in sede legislativa.
Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che non sia opportuno un trasferimento in sede legislativa, sussistendo presupposti per svolgere un buon lavoro in Assemblea.
Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 5 giugno 2012. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
ALLEGATO 1
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.
NUOVO TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
Art. 1.
1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1117. – (Parti comuni dell'edificio). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia e gli stenditoi;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117».
«Art. 1117-ter. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività contrarie alle destinazioni d'uso delle parti comuni, i condomini rappresentanti almeno un sesto del valore dell'edificio possono chiedere all'amministratore di intervenire mediante diffida e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea».
Art. 3.
1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
Art. 4.
1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che le stesse siano state sottratte all'uso comune, rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari. Si applicano le disposizioni degli articoli 1111 e seguenti.
Ai fini della procedura di divisione di cui al primo comma, è fatta salva la facoltà di ciascun condomino di rinunciare ai propri diritti ovvero di cederli ad altro condomino».
Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile è sostituito dai seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal quarto comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio e per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio e di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».
Art. 6.
1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1122. – (Opere su parti di proprietà o uso individuale). – Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1122-bis. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale a servizio delle singole unità del condominio.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al precedente comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. In caso di impedimento all'accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l'autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.
L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui o comuni nel caso di sopravvenuta impossibilità di uso dell'impianto ed anche nel caso di rimozione».
«Art. 1122-ter. – (Impianti di videosorveglianza di utilità comune). – Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».
Art. 8.
1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori».
Art. 9.
1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore dichiara all'assemblea di aver assolto agli oneri di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L'amministratore, entro dieci giorni dall'accettazione, provvede altresì all'aggiornamento dei dati del registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina, ove richiesto, deve presentare ai condomini, a pena di decadenza dalla nomina stessa, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell'espletamento del mandato. I massimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all'ammontare dell'importo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea.
L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza di assicurazione se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
L'incarico di amministratore ha durata di due anni e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità dalla nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. L'amministratore non ha diritto a compensi ulteriori in caso di delibera di lavori straordinari.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV».
Art. 10.
1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1130. – (Attribuzioni dell'amministratore). – L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro sette giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».
Art. 12.
1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1120 e, in ogni caso, in materia di atti di alienazione, concessione in godimento o disposizione di beni comuni, nonché nell'esecuzione degli atti ad esse relativi, l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti e ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto».
Art. 13.
1. Il primo comma dell'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente».
2. All'articolo 1135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'assemblea può autorizzare l'amministratore a collaborare a progetti territoriali promossi dalle istituzioni locali per migliorare la qualità della vita e la sicurezza della zona in cui il condominio è ubicato anche mediante la preventiva raccolta di dati relativi ai bisogni e alle esigenze di lavoro di residenti e abitanti».
Art. 14.
1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1136. – (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). – L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1120, secondo comma, e 1122-ter, devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e 1122-bis, secondo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore».
Art. 15.
1. L'articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). – Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile».
Art. 16.
1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita
dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107».
b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Le norme del regolamento non possono vietare ai condomini di possedere o detenere animali da compagnia presso le proprie abitazioni».
Art. 17.
1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».
Art. 18.
1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
I condomini in ritardo di un semestre nel pagamento dei contributi non hanno diritto di voto. Tale periodo decorre dal momento in cui il credito è divenuto esigibile ai sensi del primo comma».
Art. 19.
1. All'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, è sostituito dal seguente:
«Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione».
Art. 20.
1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile
ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima; inoltre l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può svolgersi in un giorno in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta come tale dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, hanno stipulato intese con lo Stato.
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi».
Art. 21.
1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario».
Art. 22.
1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».
Art. 23.
1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le stesse norme si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali».
Art. 24.
1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 100 e, in caso di recidiva, fino ad euro 1.000. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».
Art. 25.
1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 71. – È istituito, presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il Repertorio dei condominii e dei loro amministratori, nel quale sono annotati, per ogni condominio, il codice fiscale, le unità immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali, la nomina e la cessazione dell'amministratore».
Le modalità attuative del Repertorio sono approvate con provvedimento dell'Agenzia del territorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prevedendo in ogni caso che i dati contenuti nel Repertorio siano gestiti con modalità informatizzate, tali da consentire la ricerca per denominazione e indirizzo del condominio, sia per codice fiscale, sia per nome dell'amministratore.
Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli amministratori che ne facciano richiesta, le somme dovute per la registrazione della nomina e della cessazione dell'amministratore dall'ufficio nonché, in misura non superiore al rimborso delle spese, quelle dovute per l'accesso ai dati del repertorio».
Art. 26.
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. – Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da parola-chiave, che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili di cui all'articolo 1129, ottavo comma, dei registri di cui all'articolo 1130, primo comma, n. 7), e degli altri documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare. L'aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, salvo diversa previsione dell'assemblea. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono a carico dei condomini».;
«Art. 71-ter. – Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni del Libro terzo, Titolo VII, Capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni di attuazione, nonché le controversie in cui il condominio è parte.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumersi con le maggioranze di cui alL'articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere detta delibera, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con le maggioranze di cui alL'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiungono le predette maggioranze, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare».
Art. 27.
1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, è inserito il seguente:
«Art. 155-bis. – L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti al momento dell'entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, comma primo, secondo e terzo».
Art. 28.
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
Art. 29.
1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
Art. 30.
1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».
Art. 31.
1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, durante le procedure concorsuali.
Art. 32.
1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: « ovvero tra condomini e condominio».
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