Uno dei proprietari vuole estinguere la servitù di passaggio perchè è stata costruita un'altra strada: può farlo?

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All'atto dell'acquisto di lotti adiacenti i vari proprietari hanno costituito volontariamente e per iscritto una servitù di passaggio pedonale da un lato dei lotti (per permettere un più veloce accesso alla strada provinciale). Dall'altro lato dei lotti gli stessi proprietari hanno lasciato una striscia di terreno che è servita per realizzare  una strada stavolta percorribile con le auto. Dopo circa 50 anni uno dei proprietari (un figlio di questi) chiede di poter estinguere la servitù evocando il fatto che esiste una strada. Può farlo anche se la strada è nata con la servitù? Grazie per la risposta.

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Nel caso di cui mi riferisce si tratta di servitù volontaria, costituita espressamente dai proprietari tramite atto notarile; la regolamentazione prevista quindi è diversa da quella concernente le servitù coattive, nelle quali - in presenza di un fondo intercluso - è possibile chiedere in via coattiva la costituzione di una servitù di passaggio in sede giudiziaria. 

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videntemente il proprietario di cui mi parla ha confuso le due situazioni giuridiche, che sono ben diverse.

 

  • Nel caso della servitù coattiva - infatti - la legge prevede che, se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest’ultimo inoltre deve restituire il compenso ricevuto, ma l’autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. 
  • Nel caso della servitù volontaria, invece, non si ha estinzione con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano, come anche di recente la Cassazione ha ricordato.

 

In altre parole la servitù di cui mi riferisce potrà estinguersi solo per accordo tra le parti che l'hanno costituita oppure per non uso ventennale (nel qual caso, peraltro, basta che anche uno degli aventi diritto abbia utilizzato la servitù per preservarla a favori di tutti).

 

Vedo - comunque - che Lei scrive da Milano.

 

Data la vicinanza (a Milano vi è un Local Partner dello studio, presso cui ricevo i clienti tramite videoconferenza o, se necessario, anche di persona) riterrei opportuno - a questo punto - un incontro in loco; così potrà spiegarmi meglio i dettagli della situazione. 

 

Se vuole che Le fissi un appuntamento mi faccia sapere. 

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Commenti: 2
  • #1

    Ada (martedì, 31 gennaio 2017 12:32)

    Ma se nei vari passaggi di proprietà dei due lotti di terreni negli ultimi atti non si fa menzione dell'esistenza della servitù in maniera esplicita ma solo con la formula generica di "con ogni diritto e servitù inerenti" per il fondo dominante e la dicitura "con ogni, accessorio, pertinenza, servitù attiva e passiva e con ogni legale garanzia" per il fondo servente? Cosa succede alla servitù? Come si può estinguere? Cosa può fare il proprietario del fondo servente?

  • #2

    studiolegaledauria (mercoledì, 01 febbraio 2017 15:40)

    Come già detto nelle precedente risposta, può estinguersi per non uso ventennale.
    Ciò, naturalmente in linea di massima; una risposta più precisa richiederebbe un attento approfondimento dei fatti e della documentazione esistente, che non è possibile fare qui. Le ricordo però che lo Studio opera in tutta Italia per cui, se lo ritiene opportuno, sarà possibile organizzare un incontro con il Collega più vicino alla zona dove Lei abita; così potrà spiegare meglio i dettagli della situazione.

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